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Veneto: autorizzazione impianti per energia elettrica da fonti rinnovabili

Scritto da Manuel Gasparotto – 12 maggio 2010 – 13:28Nessun commento

Con l'importante Deliberazione n. 453 del 02/03/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 30/03/2010, la Regione Veneto fa il punto su competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Si rammenta che sulla materia la Regione Veneto aveva già adottato, in attuazione dell'art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, la Delib. G.R. n. 2204 del 08/08/2008 e la Delib. G.R. n. 1192 del 05/05/2009, contenenti alcune disposizioni generali che prevedono una distribuzione delle competenze tra le strutture regionali sulla base delle tipologie impiantistiche e tenendo conto che al di sotto di una certa soglia di potenza, corrispondente a impianti di piccole dimensioni, la legislazione statale aveva previsto l'utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività da inoltrare alle amministrazioni comunali.

Poiché l'applicazione delle disposizioni anzidette ha fatto emergere, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in merito alle strutture regionali responsabili del procedimento, la Regione ha reputato necessario riassumere organicamente nella tabella Allegato A alla nuova deliberazione la ripartizione delle competenze per tutte le tipologie impiantistiche, a seconda della potenza installata, con l'individuazione delle strutture regionali responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, e aggiornare, nel contempo, alcune disposizioni procedurali.
Rimane ferma, in ogni caso, la necessità di inoltrare la domanda di autorizzazione alla Segreteria Regionale per l'Ambiente e il Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario come già stabilito con la citata Delib. G.R. n. 1192 del 05/05/2009 e rimanendo inteso, invece, che le eventuali comunicazioni/integrazioni documentali dovranno essere trasmesse alle strutture competenti.
Inoltre la nuova Deliberazione ha previsto per tutte le tipologie impiantistiche che eventuali limitate variazioni in corso d'opera di carattere meramente tecnico-dimensionale delle componenti impiantistiche e relativa installazione, conseguenti alle disponibilità (industriali/commerciali) della relativa fornitura, fermo restando le dimensioni complessive massime dell'impianto autorizzato e le relative prescrizioni generali, sono assentibili con decreto del dirigente della struttura competente, previa comunicazione motivata corredata di idonea documentazione da trasmettersi previamente alla Regione Veneto ed agli enti interessati.
Sono stati infine fissati alcuni criteri generali sulle modalità di presentazione della garanzia finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo del provvedimento ed alla tabella, consultabili in allegato alla notizia.

Fonte: Legislazione Tecnica

 

Documenti da scaricare

Testo della Deliberazione 453/2010

Tabella allegata

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